Guida accompagnata a 17 anni

Al volante a 17 anni, per esercitarsi in vista del conseguimento della patente B, accompagnato da un adulto patentato da almeno 10 anni.

Ecco le regole e le condizioni da rispettare per ottenere e utilizzare l’autorizzazione alla guida accompagnata.

Innanzitutto, questa opportunità è riservata a chi ha compiuto 17 anni ed ha già una patente, cioè, secondo la normativa vigente, la A1 che si consegue a 16 anni e consente di condurre motocicli di potenza massima pari a 125 cc. Inoltre il minore non può guidare da solo, ma deve avere sempre a fianco un accompagnatore di età non superiore ai 60 anni, con patente B o superiore conseguita da almeno 10 anni, che non sia scaduta e che non abbia subito provvedimenti di sospensione negli ultimi 5 anni. Nel caso l’accompagnatare abbia una patente riasciata da uno Stato dell’Unione europea o del SEE (Spazio economico europeo) il documento di guida deve essere stato riconosciuto nel nostro paese da almeno 5 anni.

Prima di poter cominciare ad esercitarsi al volante l’aspirante automobilista deve ottenere un’apposita autorizzazione alla guida accompagnata, rilasciata solo a chi abbia frequentato un corso di guida presso un’autoscuola.
L’ufficio verifica che la patente posseduta dal minore non sia scaduta di validità e che su di essa non gravino provvedimenti ostativi alla guida. In caso di patente scaduta o di ostativi, infatti, la domanda non può essere accolta.
Successivamente rilascia una ricevuta della domanda che consente al diciassettenne di iscriversi ad un corso di formazione di almeno 10 ore di guida effettiva presso un’autoscuola.
Al termine del corso l’autoscuola consegna un attestato di frequenza da presentare all’Ufficio motorizzazione civile che rilascia l’autorizzazione.
Sul documento sono indicati gli accompagnatori designati, che possono essere al massimo 3.

Precise limitazioni sono stabilite anche per l’autoveicolo che è possibile condurre con questa autorizzazione: massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, niente rimorchio, e inoltre, come per i neopatentati, potenza specifica, riferita alla tara, non superiore a 55 kw per tonnellata e potenza massima pari a 70 kw.
I limiti di velocità da rispettare durante la guida sono: 100 km/h per le autostrade e 90 km/h per le strade extraurbane principali. Inoltre in autostrade con carreggiate a tre o più corsie, è vietato impegnare altre corsie all’infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.
La vettura utilizzata deve esporre, nella parte anteriore e posteriore, un contrassegno con la scritta in lettere maiuscole “GA” (acronimo di “Guida Accompagnata”), di colore nero su fondo giallo retroriflettente e di dimensioni standard specificate nel decreto.
A bordo durante l’esercitazione di guida, non possono esserci altri passeggeri oltre all’accompagnatore.

L’autorizzazione alla guida accompagnata è valida, al massimo, fino ai 18 anni di età oppure fino alla scadenza della patente posseduta: in quest’ultimo caso l’autorizzazione può essere rinnovata finché non si compiono 18 anni.

Infine, chi è stato autorizzato alla “guida accompagnata”, per conseguire a 18 anni la patente B non avrà l’obbligo di effettuare almeno 6 ore di lezioni di guida in autostrada, su strade extraurbane principali o in condizioni di visione notturna presso una autoscuola, come invece è previsto per gli altri aspiranti patentati. Questo perché tali ore di pratica sono già state svolte nell’ambito del corso di guida necessario per il rilascio della autorizzazione alla “guida accompagnata”. Può beneficiare dell’esenzione, però, solo chi non abbia mai subito la revoca dell’autorizzazione e presenti la domanda di conseguimento della patente B entro sei mesi dal compimento dei 18 anni.